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Statuto

Art.1 ( Definizione )
E' costituita l’Associazione senza fini di lucro APSTI Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani e degli altri soggetti che operano per una crescita dell’economia e della competitività del territorio basate sull’innovazione.

1. collaborazioni stabili con Università, Enti ed Organismi di Ricerca;
2. esplicitazione nell'atto costitutivo/statuto della prevalente missione di promozione, gestione, ed attuazione dei programmi, progetti ed attività orientati allo sviluppo dell'economia e del territorio basato sull’innovazione;
3. funzioni operative interne attivamente coinvolte nel trasferimento di tecnologie e competenze alle imprese e alle P.A. ed eventualmente in attività di incubazione per lo start-up di nuove imprese hi-tech.

La sede legale dell'Associazione è istituita in Area Science Park, presso il Consorzio per l'Area di Ricerca, Padriciano 99 - 34012 Trieste.
Potranno essere altresì istituite una o più sedi operative con delibera del consiglio d'amministrazione: in tali casi sarà cura del Segretario generale operare le dovute comunicazioni al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative e agli altri Uffici competenti.


Art. 2 ( Sede )

La sede legale dell'Associazione è istituita in Area Science Park, presso il Consorzio per l'Area di Ricerca, Padriciano 99 - 34012 Trieste. Potranno essere altresì istituite una o più sedi operative con delibera del Consiglio Direttivo.


Art. 3 ( Durata )

L’Associazione ha durata fino al 31/12/2020 e potrà essere prorogata alla scadenza del suo termine con deliberazione dell’Assemblea dei Soci, salvo scioglimento anticipato "de iure" o per deliberazione dell'Assemblea.


Art. 4 ( Obiettivi )

APSTI opera per:

a) valorizzare le eccellenze presenti tra gli associati, anche, mettendo in rete ed utilizzando al meglio le competenze dei PST;

b) sostenere la nascita e lo sviluppo di organizzazioni impegnate nel sostegno allo sviluppo innovativo del territorio locale e regionale;

c) favorire presso le istituzioni di governo regionale, nazionale ed europeo, l'adozione di politiche di sviluppo territoriale basate sull'innovazione ed il riconoscimento del ruolo dei PST come soggetti di integrazione tra i produttori di know-how e le imprese, con particolare riferimento alle PMI e ai sistemi territoriali d’impresa;

d) Rappresentare in modo organico e complementare gli interessi degli associati in termini di sviluppo innovativo del sistema d’impresa, delle infrastrutture e dei servizi, anche attraverso la messa in rete di competenze ed informazioni;

e) Valorizzare gli elementi di specializzazione delle attività dei PST in modo da favorire un permanente raccordo tra bisogno di crescita innovativa dei sistemi di impresa e della Pubblica Amministrazione e le opportunità offerte dalla conoscenza e dalla tecnologia prodotte dai Centri di eccellenza del territorio;

f) Diffondere tra gli associati, le conoscenze ed esperienze utili al perseguimento delle finalità di sviluppo locale e regionale basato sull'innovazione, stimolando la creazione di relazioni stabili tra attività produttive, formative, scientifiche e finanziarie;

g) Sostenere gli associati nello sviluppo delle iniziative di supporto all’internazionalizzazione, anche con riferimento ai sistemi di piccola impresa hi-tech rappresentati.

Nel perseguimento degli obiettivi sociali, APSTI incoraggia i principi delle pari opportunità.


Art. 5 ( Oggetto )

Per il conseguimento del proprio scopo, l’APSTI potrà svolgere le seguenti attività:

a) Sviluppare una rete di contenuti ed attività come strumento di collaborazione tra gli associati per creare/facilitare le opportunità del loro sviluppo;

b) Favorire la sistematizzazione della collaborazione tra Università-Parchi-Imprese per valorizzare il know-how dell’Università e dei Centri di ricerca;

c) Formulare proposte e assumere iniziative per stimolare la creazione di specifici strumenti legislativi, organizzativi e finanziari per lo sviluppo innovativo dei sistemi di impresa;

d) Offrire un portafoglio qualificato di servizi associativi;

e) Assumere iniziative di informazione e promozione, anche in collegamento con altre Associazioni a livello nazionale ed internazionale, promuovendo la diffusione delle esperienze di successo;

Per il perseguimento dei propri obiettivi APSTI può, tra l'altro, sollecitare ogni soggetto idoneo a contribuire, con attività o con erogazioni finanziarie, alla realizzazione del proprio scopo sociale. APSTI può partecipare, anche in sede di costituzione, ad enti pubblici e privati il cui oggetto sociale sia analogo o complementare a quello dell'Associazione, e compiere ogni altra operazione necessaria al raggiungimento dell'oggetto sociale.


Art. 6 ( Associati )

Possono essere associati tutti i soggetti che corrispondono ai requisiti di cui all'art. 1 dello Statuto. Tutti gli associati hanno pari dignità e diritto di concorrere alla gestione dell'Associazione con le modalità previste dallo Statuto.

L'ammissione all'Associazione è subordinata alla presentazione di domanda scritta nella quale l'aspirante, allegando i propri dati, lo statuto e la presentazione delle proprie attività, chieda di associarsi dichiarando, altresì, di obbligarsi all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi dell'APSTI, nonché al pagamento delle quote associative.

L'ammissione all'Associazione è insindacabilmente decisa dal Consiglio Direttivo, con deliberazione presa con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, in base ad una valutazione dei caratteri istituzionali e delle attività svolte dall'aspirante associato.


Art. 7 ( Perdita della qualità di associato )

La qualità di associato si perde:

a) per recesso manifestato per iscritto almeno tre mesi prima del termine dell'anno in corso;

b) per morosità nel pagamento delle quote nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;

c) per esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto e alle deliberazioni degli organi associativi.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) il provvedimento sarà comunicato formalmente all'interessato dopo che questi sia stato preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

La qualità di associato ed i diritti partecipativi sono trasmissibili solo previo consenso del Consiglio Direttivo.


Art. 8 ( Organi dell'associazione )

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il VicePresidente.


Art. 9 ( Assemblea degli Associati )

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente.

L’Assemblea è costituita dai Legali Rappresentanti degli Associati o da loro delegati. Ciascun partecipante all'Assemblea non potrà rappresentare per delega più di altri due associati. Ad ogni associato, in regola con il pagamento delle quote associative, spetta un voto.

I membri del Consiglio Direttivo, non legali rappresentanti o non delegati di soggetti associati, partecipano all'Assemblea senza diritto di voto. All'inizio di ogni Assemblea il Presidente nomina un segretario verbalizzante. Il Presidente dell'Assemblea è responsabile dello svolgimento della stessa. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della Associazione e delibera su:

1. l’approvazione del bilancio annuale dell'Associazione proposto dal Consiglio Direttivo;

2. la formulazione di raccomandazioni e direttive sull’attività dell’Associazione;

3. i temi prioritari per la costituzione delle Commissioni Tecniche di cui al successivo art. 13;

4. la ratifica delle attività svolte e l’approvazione di quelle programmate, presentate dal Consiglio Direttivo;

5. l’elezione del Presidente, del Vice-Presidente e del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero di componenti ai sensi dell’art. 10;

6. l’attribuzione di un’eventuale indennità di funzione spettante al Presidente e Vice Presidente e di eventuali gettoni di presenza spettanti ai consiglieri;

7. gli altri oggetti previsti dallo Statuto o ad essa sottoposti dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo

L'Assemblea Straordinaria delibera su: 1. modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo; 2. scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo; 3. scioglimento anticipato dell'Associazione.

Convocazione
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio annuale entro il 31 marzo. Qualora particolari esigenze lo richiedessero tale termine potrà essere differito al 30 aprile. L’Assemblea ordinaria può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un decimo degli associati a norma dell’art. 20 c.c. L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente allorché se ne ravvisi l’opportunità.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea, indicante il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e seconda convocazione, è inviato mediante comunicazione scritta (inviata con qualunque mezzo comprovante la ricezione) diretta a ciascun associato almeno due settimane prima dell’adunanza o, in caso di urgenza, almeno una settimana prima.

Costituzione e Delibere
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano, salvo per quanto qui diversamente stabilito, con le maggioranze previste dall’art. 21 c.c. che s’intende qui integralmente riportato.
Per le elezioni del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio Direttivo ciascun associato intervenuto in Assemblea avrà diritto a votare per sé e per gli eventuali associati deleganti ricevendo tante schede, quanti sono i soggetti rappresentati. L’Assemblea procede con votazioni separate e in successione all’elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio Direttivo. Per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente è necessaria la maggioranza dei presenti. Per il Consiglio Direttivo risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di numero di preferenze ottenute, risulterà eletto alla carica di consigliere il candidato più anziano d'età. Ove, per effetto della concentrazione delle preferenze su un numero di nominativi inferiore a quello deliberato dall’Assemblea, non risultasse eletto l’intero Consiglio Direttivo, si procederà a votazione suppletiva per l'elezione dei consiglieri mancanti, con possibilità per ciascun Associato di esprimere un numero massimo di preferenze pari a quello dei consiglieri da eleggere ad integrazione.
La votazione sarà palese, o qualora lo richieda almeno 1/3 dei presenti, sarà segreta. Lo scrutinio delle schede sarà immediato e palese a tutti gli Associati presenti.


Art. 10 ( Consiglio direttivo )

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero non inferiore a cinque e non superiore a undici consiglieri.
Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Qualora uno o più consiglieri, vengano meno dalla carica per dimissioni o altro in corso di mandato, dovrà essere convocata l’Assemblea per reintegrare i Consiglieri mancanti entro il termine massimo di sei mesi. Ove venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero organo decadrà con obbligo di convocare al più presto l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio.
Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, rimangono in carica il Presidente ed il Vice Presidente con poteri di ordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di demandare in tutto o in parte i propri compiti al Presidente, al Vice Presidente o ad altri Consiglieri delegati e può costituire delle Commissioni Tecniche ai sensi dell’art 13 del presente statuto. Al Presidente e VicePresidente può essere riconosciuta un’indennità di funzione e compete il rimborso delle spese vive, regolarmente documentate. Ai membri del Consiglio può essere riconosciuto un gettone di presenza ed eventuali rimborsi spese connessi all’esercizio di particolari deleghe.

Convocazione e delibere
Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Deve, inoltre, essere convocato a richiesta di almeno la metà dei consiglieri in carica. L'avviso di convocazione può essere inviato in forma scritta (inviata con qualunque mezzo comprovante la ricezione) almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando luogo, ora ed ordine del giorno. La partecipazione al Consiglio può avvenire anche attraverso strumenti di audio o video-conferenza.
Alle sedute del Consiglio potranno partecipare su invito, con facoltà di proposta e senza diritto di voto, i coordinatori delle Commissioni.
Le delibere del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni, salvo i casi diversi previsti dallo Statuto, sono assunte a maggioranza di voti dei presenti. All'inizio di ogni riunione il Presidente nomina un segretario verbalizzante. Le deliberazioni risultano dal verbale redatto dal segretario e controfirmato dal Presidente ovvero, in caso di assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio delibera in ordine a:
a) predisposizione del bilancio annuale e del programma operativo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

b) attribuzione delle deleghe di funzioni al Presidente e VicePresidente, nomina delle Commissioni Tecniche dell’Associazione con approvazione del relativo regolamento;

c) approvazione di attività, programmi e progetti da eseguire a cura e responsabilità dell'Associazione;

d) stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati;

e) acquisti e vendite dei beni mobili ed immobili;

f) accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, contributi e finanziamenti;

g) promozione dell'immagine dell'Associazione, sia nei rapporti con i terzi ed il pubblico, sia curando direttamente i rapporti tra i sovvenzionatori dell'Associazione stessa;

h) assunzione e licenziamento di personale, anche dirigente, e nomina e sostituzione di collaboratori esterni;

i) predisposizione ed approvazione degli eventuali regolamenti dell'Associazione, nonché loro modifica, revoca e abrogazione;

j) stipula di mutui ed aperture di credito, nonché ogni altra operazione finanziaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

k) partecipazione ad Enti pubblici o privati, anche in sede di costituzione, aventi oggetto analogo o strumentale a quello dell'Associazione, e designazione dei rappresentanti dell'APSTI in seno a tali Enti;

l) accettazione di nuovi associati;

m) liti attive e passive e arbitrati, anche irrituali;

n) esclusione dei soci in mora con i pagamenti;

o) composizione degli eventuali conflitti di competenza insorti tra organi dell'Associazione;

p) qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione non devoluto dallo Statuto alla competenza di altri organi.


Art. 11 ( Il presidente )

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci tra personalità provenienti da esperienze nei Parchi Scientifici e Tecnologici, ovvero nella ricerca e innovazione, nel mondo accademico o imprenditoriale.
Il Presidente detiene la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e svolge ogni altra funzione allo stesso delegata dal Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea e le riunioni consiliari, fissando l'ordine del giorno.
Il Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo e dalle Commissioni Tecniche, provvede a che le finalità dell'Associazione vengano perseguite.
In caso di dimissioni, inabilità temporanea o permanente del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino al rientro del Presidente ovvero alla successiva Assemblea. Qualora le cariche di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio venissero a mancare contemporaneamente, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere le attività in corso ed è tenuto a convocare immediatamente l'Assemblea.


Art. 12 ( Il vice presidente )

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle funzioni nelle quali viene espressamente delegato dal Consiglio Direttivo.


Art. 13 ( Commissioni tercniche )

Le Commissioni Tecniche supportano il Consiglio Direttivo su temi emergenti di carattere settoriale o trasversale secondo le indicazioni dell’Assemblea. Esse sono composte di norma da rappresentanti degli associati, nominate dal Consiglio Direttivo e, ove non abbiano esaurito prima il loro mandato, decadono contestualmente a questo. Ogni Commissione elegge al proprio interno un coordinatore. Le Commissioni possono essere permanenti o temporanee con compiti definiti e tempificati. Le modalità di funzionamento delle Commissioni saranno definite con apposito regolamento dal Consiglio Direttivo


Art. 14 ( Il patrimonio )

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote e dai contributi versati dai soci, nonché da ogni altra legittima entrata, sia a titolo corrispettivo che liberale, proveniente all'Associazione da soggetti pubblici e privati.


Art. 15 ( Quota di associazione e contributi )

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio annuale, su proposta del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può altresì deliberare, su proposta del Consiglio, contributi straordinari a carico degli associati. Nei trenta giorni successivi all'assunzione delle delibere concernenti i contributi ciascun socio può recedere, decorso tale termine i contributi diventeranno definitivamente dovuti. I soci morosi nei versamenti non potranno, tra l'altro, partecipare e votare in Assemblea.


Art. 16 ( Bilancio annuale )

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio, comprensivo di stato patrimoniale e conto economico, che dovrà essere inviato agli associati unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea di approvazione.


Art. 17 ( Anno sociale )

L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.


Art. 18 ( Divieto distribuzione utili )

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita dell'Associazione, che in sede di eventuale liquidazione.


Art. 19 ( Liquidazione )

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, detratti i fondi necessari alla liquidazione, ad altri enti che perseguano scopi analoghi o a fini di pubblica utilità, salvo altra diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 20 ( Clausola compromissoria )

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e tra l'Associazione e i soci, in ordine all'interpretazione e nell'esecuzione del presente Statuto, saranno deferite alla decisione di un Collegio arbitrale, composto da tre membri nominati uno per ciascuna delle parti in lite ed il terzo, che fungerà da Presidente, sarà nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede legale l'Associazione; lo stesso Presidente del Tribunale nominerà anche l'arbitro della parte che, invitata, non vi abbia provveduto entro 15 (quindici) giorni da quando abbia ricevuto la richiesta mediante raccomandata a.r. Sia la parte attrice che quella convenuta avranno sempre diritto di nominare un solo arbitro, anche se l'una o l'altra od entrambe siano costituite da una pluralità di persone. Il Collegio arbitrale così formato deciderà ritualmente secondo quanto previsto dal codice di procedura civile ed il lodo verrà registrato qualora la parte soccombente non vi desse esecuzione spontaneamente.


Art. 21 ( Rinvio )

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia. 
 

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